Pubblicato in Comunicazioni
21.01.2019

Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero

Le indicazioni per beneficiare del contributo sono contenute nella circolare della Regione Sardegna allegata al presente avviso. Sono ammesse a rimborso, nei limiti degli importi massimi previsti dalla normativa vigente, le spese di viaggio del solo soggetto elettore iscritto AIRE, regolarmente documentate tramite esibizione del biglietto di andata e ritorno che dimostra di essere arrivati entro i due mesi precedenti la data delle consultazioni e di ripartire non oltre i due mesi successivi alle stesse. In caso di scalo la sosta non potrà essere superiore alle 24 ore pena la non rimborsabilità.

 

All’atto della richiesta di rimborso l’elettore dovrà esibire la tessera elettorale regolarmente vidimata con il bollo della sezione e la data di votazione o in mancanza di essa una dichiarazione rilasciata dal Presidente del seggio elettorale attestante l’avvenuta votazione corredata di copia documento identità in corso di validità.

Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per pedaggi autostradali, auto a noleggio con o senza conducente o di soggetti terzi, per parcheggi, per uso di taxi, del chilometraggio con mezzo proprio e il costo del passaggio auto in nave.

Non hanno diritto al contributo gli elettori che si trovano all’estero per motivi di studio o per lavoro a tempo determinato che non possono per legge trasferire residenza.

Si ricorda che in base alla Legge Regionale n.12 del 23 maggio 2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013)” Il contributo concesso ai termini dell'articolo 41 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), è commisurato all'importo effettivamente sostenuto per le spese di viaggio e comunque fino ad un massimo di euro 250 per gli elettori che provengono dai paesi europei ed euro 1.000 da quelli extraeuropei.